Art. 5. 
 
  Quando entro il termine di tre mesi  dalla  pubblicazione  prevista
dall'articolo 3 non sia stata  avanzata  domanda  di  referendum,  il
Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione  della  legge
con la formula seguente: 
  "La Camera dei deputati  e  il  Senato  della  Repubblica,  con  la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
  Il  Presidente  della  Repubblica  promulga   la   seguente   legge
  costituzionale: 
 
                         (Testo della legge) 
 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserta nella Raccolta ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti
della Repubblica italiana. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 
  La promulgazione deve avvenire entro un  mese  dalla  scadenza  del
termine indicato nel primo comma.