Art. 6.

  Qualora  la  richiesta  prevista  dall'articolo 4 sia effettuata da
membri  di  una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei
componenti  della  Camera  stessa,  le sottoscrizioni dei richiedenti
sono  autenticate  dalla segreteria della Camera cui appartengono, la
quale  attesta  al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica.
Non e' necessaria alcuna altra documentazione.
  Alla  richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati,
scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta e' depositata
presso la cancelleria della Corte di cassazione.
  Del deposito, a cura del cancelliere, si da' atto mediante processo
verbale,  facente  fede  del  giorno e dell'ora in cui il deposito e'
avvenuto  e  contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma
da parte dei presentatori.
  Il  verbale  e' redatto in duplice originale, con la sottoscrizione
dei  presentatori  e  del  cancelliere. Un originale e' allegato alla
richiesta,   l'altro   viene   consegnato  ai  presentatori  a  prova
dell'avvenuto deposito.