Art. 7.

  Al  fine  di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno
500.000  elettori  la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori
della  raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi,
muniti  di  certificati  comprovanti  la  loro iscrizione nelle liste
elettorali  di  un  comune  della  Repubblica, alla cancelleria della
Corte  di  cassazione,  che  ne da' atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori.
  Di  ciascuna  iniziativa  e' dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale
del  giorno  successivo  a  cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono
riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.
  Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere
all'inizio  di  ogni  facciata,  a  stampa  o  con stampigliatura, la
dichiarazione  della  richiesta  del  referendum,  con le indicazioni
prescritte dal citato articolo 4.
  Successivamente   alla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'annuncio  di  cui  al  primo  comma,  i fogli previsti dal comma
precedente  devono  essere  presentati  a  cura  dei  promotori, o di
qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli
uffici  giudiziari.  Il  funzionario  preposto  agli  uffici suddetti
appone  ai  fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e
li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.