Art. 8.

  La  richiesta  di referendum viene effettuata con la firma da parte
degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
  Accanto  alle  firme  debbono  essere  indicati per esteso il nome,
cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle
cui liste elettorali questi e' iscritto.
  Le  firme  stesse  debbono  essere autenticate da un notaio o da un
cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione e'
compreso   il  comune  dove  e'  iscritto,  nelle  liste  elettorali,
l'elettore   la   cui   firma  e'  autenticata,  ovvero  dal  giudice
conciliatore, o dal segretario di detto comune. L'autenticazione deve
recare  l'indicazione  della  data in cui avviene e puo' essere anche
collettiva,  foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve
indicare il numero di firme contenute nel foglio.
  Il  pubblico  ufficiale  che  procede  alle autenticazioni da' atto
della  manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o comunque
impedito di apporre la propria firma.
  Per  le  prestazioni  del  notaio,  del  cancelliere,  del  giudice
conciliatore  e  del  segretario  comunale,  sono  dovuti gli onorari
stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi
per  l'elezione  della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D
allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.
  Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati,
anche   collettivi,   dei   sindaci  dei  singoli  comuni,  ai  quali
appartengono  i  sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle
liste  elettorali  dei  comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare
tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.