Art. 9.

  Il  deposito  presso  la  cancelleria  della Corte di cassazione di
tutti  i  fogli  contenenti le firme e dei certificati elettorali dei
sottoscrittori  vale  come  richiesta  ai sensi dell'articolo 4. Esso
deve   essere  effettuato  da  almeno  tre  dei  promotori,  i  quali
dichiarano  al  cancelliere  il  numero delle firme che appoggiano la
richiesta.
  Del deposito, a cura del cancelliere, si da' atto mediante processo
verbale,  con  le  modalita'  stabilite  dal terzo e dal quarto comma
dell'articolo 6.