Art. 9. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta. Del deposito, a cura del cancelliere, si da' atto mediante processo verbale, con le modalita' stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6.