Art. 11.
                  (Accesso alle carriere esecutive)

  La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere esecutive
si  consegue  mediante  pubblico  concorso  per  esami  al quale sono
ammessi  coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione
secondaria  di  primo grado e siano in possesso degli altri requisiti
stabiliti  dall'art.  2  del  testo  unico  approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, come modificato
dal presente decreto.