Art. 11. (Accesso alle carriere esecutive) La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere esecutive si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.