Art. 3. (Esami di ammissione) Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono: a) per le carriere direttive: in due prove scritte e in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturita' di pensiero e la capacita' di giudizio del candidato; b) per le carriere di concetto: in due prove scritte e in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera; c) per le carriere esecutive: in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonche' l'idoneita' all'uso di macchine di ufficio. Per le carriere tecniche, direttive e di concetto, una delle prove scritte puo' essere sostituita da una prova pratica. La prima prova scritta dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto e quella per l'accesso alle carriere esecutive puo' consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate nel programma d'esame. Il programma d'esame e' stabilito per i concorsi unici di cui al successivo art. 5 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per quelli di accesso ai singoli ruoli con decreto del Ministro competente, sentito in entrambi i casi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche.