Art. 3.
                        (Esami di ammissione)

  Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono:
    a)  per  le  carriere  direttive:  in  due  prove scritte e in un
colloquio.
      Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata
cultura  economico-giuridica  o  tecnica  di  base  ed  a valutare la
maturita' di pensiero e la capacita' di giudizio del candidato;
    b)  per  le  carriere  di  concetto: in due prove scritte e in un
colloquio.
      Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata
cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche
necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera;
    c)  per le carriere esecutive: in una prova scritta, in una prova
pratica e in un colloquio.
      Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata
cultura   generale   e   delle  cognizioni  tecniche  necessarie  per
l'assolvimento   delle   funzioni  proprie  della  carriera,  nonche'
l'idoneita' all'uso di macchine di ufficio.
  Per  le carriere tecniche, direttive e di concetto, una delle prove
scritte puo' essere sostituita da una prova pratica.
  La  prima prova scritta dei concorsi per l'accesso alle carriere di
concetto   e  quella  per  l'accesso  alle  carriere  esecutive  puo'
consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.
  Il  colloquio  verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su
altre indicate nel programma d'esame.
  Il  programma  d'esame  e' stabilito per i concorsi unici di cui al
successivo  art.  5  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  e  per  quelli di accesso ai singoli ruoli con decreto del
Ministro   competente,  sentito  in  entrambi  i  casi  il  Consiglio
superiore della pubblica amministrazione.
  Le  sedute  delle  commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento
delle prove orali, sono pubbliche.