Art. 4.
                     (Commissioni esaminatrici)

  I  componenti  delle  commissioni  esaminatrici,  ad esclusione del
presidente,   possono   essere  scelti  anche  tra  il  personale  in
quiescenza.
  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  per esami, ovvero per
titoli  ed  esami,  possono essere integrate, qualora i candidati che
abbiano  sostenuto  le  prove scritte superino le 1.000 unita', di un
numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero
di  componenti  pari  a  quello  delle commissioni originarie e di un
segretario  aggiunto.  A  ciascuna  delle  sottocommissioni  non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.
  All'integrazione  delle commissioni dei concorsi per soli titoli si
puo'  procedere  quando i candidati che abbiano presentato la domanda
superino  le 2.000 unita'. A ciascuna delle sottocommissioni non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 1.000.