Art. 5.
                          (Concorsi unici)

  Puo' essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche
iniziali  di  carriere  corrispondenti,  anche  se  i  relativi ruoli
organici  appartengono  ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli
organici appartenenti a Ministeri diversi, le attribuzioni in materia
di  concorsi,  sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e
dei  vincitori compresa, spettanti ai competenti organi dei Ministeri
interessati  sono  devolute  a quelli corrispondenti della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri;  il  relativo  concorso e' indetto con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di  concerto con i Ministri
interessati.
  Il  decreto  che  indice il concorso unico stabilisce il numero dei
posti messi a concorso per ciascun ruolo.
  I  candidati,  nella  domanda  di ammissione, indicano in ordine di
preferenza  i  ruoli  organici in cui, se vincitori, intendono essere
nominati.  Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati
ruoli.
  Le  assegnazioni  ai  singoli ruoli sono effettuate col decreto che
approva  la  graduatoria  dei  vincitori,  rispettando  le preferenze
secondo l'ordine di questa.
  I  candidati  che  non  abbiano  indicato  preferenze, o le abbiano
indicate  in  numero  insufficiente in relazione al posto occupato in
graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti
disponibili  dopo  l'accoglimento,  secondo  l'ordine di graduatoria,
delle preferenze espresse dagli, altri vincitori.