Art. 5. (Concorsi unici) Puo' essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali di carriere corrispondenti, anche se i relativi ruoli organici appartengono ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso e' indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati. Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo. I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli. Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli, altri vincitori.