Art. 7. (Regolamenti di esecuzione) Con uno o piu' regolamenti, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, sono determinati i ruoli per i quali puo' essere esercitata la facolta' di cui al primo comma dell'art. 5, nonche' gli specifici titoli di studio richiesti, le particolari categorie di titoli da valutare, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i concorsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici, sia per quelli nazionali che per i circoscrizionali.