Art. 9.
                  (Accesso alle carriere direttive)

  La   nomina   in  prova  alla  qualifica  iniziale  delle  carriere
direttive,  amministrative  e tecniche, si consegue mediante pubblico
concorso  per  esami,  al  quale possono partecipare coloro che siano
muniti  di  diploma  di  laurea  e  siano  in  possesso dei requisiti
stabiliti  dall'art.  2  del  testo  unico  approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, come modificato
dal presente decreto.
  La  nomina  in  prova  del  personale direttivo tecnico si consegue
anche  mediante  pubblico concorso per titoli integrato da colloquio,
al  quale  possono  partecipare coloro che siano muniti di diploma di
laurea e siano in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2.
  Nella  valutazione  dei titoli, oltre che dei titoli professionali,
si  tiene  anche conto della votazione riportata nell'esame finale di
laurea  e  nelle materie aventi specifica attinenza alle attribuzioni
proprie della carriera, nonche' delle specializzazioni conseguite.
  Con  i  decreti  da  emanarsi ai sensi degli articoli 7 e 3 saranno
stabiliti, rispettivamente, le altre categorie di titoli valutabili e
l'oggetto del colloquio.
  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al secondo comma del presente
articolo  non  possono  conseguire  la nomina in ruolo se, durante il
periodo  di  prova,  non  abbiano  frequentato, con esito favorevole,
apposito corso di formazione.
  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  citato secondo comma che,
trovandosi  in  particolare  posizione di stato per causa di servizio
militare,  o  per  altri  motivi, non possono partecipare o portare a
termine  il  corso  di formazione sono ammessi a frequentare il primo
corso successivo all'assunzione o al rientro in servizio.