Art. 9. (Accesso alle carriere direttive) La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere direttive, amministrative e tecniche, si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto. La nomina in prova del personale direttivo tecnico si consegue anche mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2. Nella valutazione dei titoli, oltre che dei titoli professionali, si tiene anche conto della votazione riportata nell'esame finale di laurea e nelle materie aventi specifica attinenza alle attribuzioni proprie della carriera, nonche' delle specializzazioni conseguite. Con i decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 7 e 3 saranno stabiliti, rispettivamente, le altre categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio. I vincitori dei concorsi di cui al secondo comma del presente articolo non possono conseguire la nomina in ruolo se, durante il periodo di prova, non abbiano frequentato, con esito favorevole, apposito corso di formazione. I vincitori dei concorsi di cui al citato secondo comma che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare, o per altri motivi, non possono partecipare o portare a termine il corso di formazione sono ammessi a frequentare il primo corso successivo all'assunzione o al rientro in servizio.