Art. 10.

  Le  competenze  di  cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio  1952, n. 767, compresi l'assegno personale di
cui  all'art.  202  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3, e gli altri assegni analoghi che, dal 1 luglio
1970, per effetto del presente decreto, siano assoggettate a ritenute
erariali con aliquote superiori a quelle applicate al 30 giugno 1970,
sono maggiorate, con decorrenza dal 1 luglio 1970, dell'8,13 del 2,78
e  del  2,86  per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza
per  ricchezza  mobile risulti, rispettivamente, dell'8, del 10 o del
12  per cento. Negli stessi casi, le indennita' relative a missioni o
trasferimenti  di sede di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, e le
altre   analoghe   indennita'   assoggettate   a   ritenute  erariali
limitatamente  al  40  per  cento  del  loro  importo,  sono  invece,
maggiorate,  rispettivamente,  del  3,02,  dell'1,02  e dell'1,03 per
cento.
  Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente
comma  opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze
mensili,  a  una lira per le competenze giornaliere a dieci centesimi
di lira per quelle orarie.