Art. 10. Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compresi l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi che, dal 1 luglio 1970, per effetto del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle applicate al 30 giugno 1970, sono maggiorate, con decorrenza dal 1 luglio 1970, dell'8,13 del 2,78 e del 2,86 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8, del 10 o del 12 per cento. Negli stessi casi, le indennita' relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennita' assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece, maggiorate, rispettivamente, del 3,02, dell'1,02 e dell'1,03 per cento. Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere a dieci centesimi di lira per quelle orarie.