Art. 11. Con effetto dal 1 luglio 1970, al personale al quale, in applicazione del presente decreto, competa dalla stessa data uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica o grado iniziale della carriera di appartenenza, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiori a questi ultimi. Per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si osservano i criteri previsti dallo art. 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304. Il trattamento di cui al primo comma si applica, con riferimento alla categoria in precedenza rivestita, agli operai che abbiano conseguito la nomina a capo operaio o il passaggio a categoria superiore ovvero siano transitati dalla categoria di operaio a quella di impiegato.