Art. 11.

  Con   effetto  dal  1  luglio  1970,  al  personale  al  quale,  in
applicazione  del  presente  decreto,  competa  dalla stessa data uno
stipendio  o  paga  o  retribuzione di importo inferiore a quello che
sarebbe  spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella
qualifica o grado immediatamente inferiore a quella rivestita o nella
qualifica  o  grado  iniziale  della  carriera  di appartenenza, sono
attribuiti   gli  aumenti  periodici  necessari  per  assicurare  uno
stipendio,  paga  o  retribuzione  pari  o immediatamente superiori a
questi ultimi.
  Per  il  personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
si  osservano i criteri previsti dallo art. 3 della legge 18 febbraio
1963, n. 304.
  Il  trattamento  di  cui al primo comma si applica, con riferimento
alla  categoria  in  precedenza  rivestita,  agli  operai che abbiano
conseguito  la  nomina  a  capo  operaio  o  il passaggio a categoria
superiore ovvero siano transitati dalla categoria di operaio a quella
di impiegato.