Art. 12. L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione, e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni prevista dal precedente art. 1. Resta fermo il disposto dell'art. 3, quarto comma, e dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, salvo l'osservanza di quanto disposto nel precedente art. 4. Con effetto dal 1 luglio 1970, nei casi di passaggio di carriera di cui all'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica o grado o categoria sono attribuiti, in luogo dell'assegno personale gia' previsto, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio. Con effetto dal 1 luglio 1970, l'importo ancora in godimento dell'assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente comma, e' riassorbito soltanto per l'attribuzione di successive classi di stipendio, per promozione o per passaggio di carriere ed e' considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio, ai fini di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 1 e dal precedente comma del presente articolo.