Art. 12. 
 
  L'assegno personale previsto dall'art. 202 del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, e gli  altri  assegni
personali  che,  ai   sensi   delle   vigenti   disposizioni,   siano
riassorbibili  con  gli  aumenti  di  stipendio,   di   paga   o   di
retribuzione,  e  competenze  analoghe,   non   vengono   ridotti   o
riassorbiti per effetto della sostituzione degli  stipendi,  paghe  o
retribuzioni prevista dal precedente art. 1. 
  Resta fermo il disposto dell'art. 3, quarto comma, e  dell'art.  4,
secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,  convertito,
con modificazioni, nella legge  26  settembre  1954,  n.  869,  salvo
l'osservanza di quanto disposto nel precedente art. 4. 
  Con effetto dal 1 luglio 1970, nei casi di passaggio di carriera di
cui all'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  ed  alle  altre  analoghe
disposizioni,  al  personale  con  stipendio,  paga  o  retribuzione,
superiore  a  quello  spettante  nella  nuova  qualifica  o  grado  o
categoria sono  attribuiti,  in  luogo  dell'assegno  personale  gia'
previsto,  gli  aumenti  periodici  necessari  per   assicurare   uno
stipendio, paga o  retribuzione  di  importo  pari  o  immediatamente
superiore a quello in godimento all'atto del passaggio. 
  Con effetto dal  1  luglio  1970,  l'importo  ancora  in  godimento
dell'assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente
comma, e'  riassorbito  soltanto  per  l'attribuzione  di  successive
classi di stipendio, per promozione o per passaggio di carriere ed e'
considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio,  ai  fini
di quanto disposto dal quinto comma  dell'art.  1  e  dal  precedente
comma del presente articolo.