Art. 13.

  Ferma  restando  la disciplina prevista dalla legge 28 luglio 1961,
n.  722,  relativa  alla determinazione delle competenze al personale
delle  amministrazioni  dello  Stato  in  servizio  in  territorio di
confine  con  l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), il Ministro per
il  tesoro  e  autorizzato  a  rideterminare,  con proprio decreto, i
vigenti  rapporti di ragguaglio entro gli stessi limiti di cui l'art.
2 della legge medesima, con effetto dal 1 luglio 1970 e separatamente
per stipendio e quote di aggiunti di famiglia.
  E' abrogato l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1965, n. 749.