Art. 13. Ferma restando la disciplina prevista dalla legge 28 luglio 1961, n. 722, relativa alla determinazione delle competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), il Ministro per il tesoro e autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, i vigenti rapporti di ragguaglio entro gli stessi limiti di cui l'art. 2 della legge medesima, con effetto dal 1 luglio 1970 e separatamente per stipendio e quote di aggiunti di famiglia. E' abrogato l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.