Art. 14. In caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insolito spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli. Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo di stipendio e' devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione. La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata a firma autenticata, anche in via amministrativa. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso di decesso del dipendente statale gia' cessato dal servizio. L'art. 142 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul Fondo di previdenza, approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, e' modificato come segue: "Agli adempimenti relativi alla attribuzione ed al pagamento ai personali iscritti al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. e ai loro superstiti dell'indennita' di buonuscita, si provvede d'ufficio senza che occorra domanda dell'interessato o dei superstiti. In caso di cessazione dal servizio per limiti di eta' gli atti occorrenti ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e cioe' il foglio di liquidazione corredato della copia autentica dello stato di servizio, debbono essere predisposti dall'Amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'E.N.P.A.S., il quale e' tenuto ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione della indennita' immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi. Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennita' di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio. Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere all'invio all'E.N.P.A.S. degli atti di cui al comma precedente nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'E.N.P.A.S. possa eseguire la effettiva corresponsione della predetta indennita' nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione. Eventuali modifiche relative a provvedimenti di cessazione dal servizio che comportino variazioni all'importo dell'indennita' di buonuscita gia' erogata, saranno comunicate all'E.N.P.A.S. ai fini del pagamento di supplementi dell'indennita' predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza delle somme non dovute. Non si fa piu' luogo alla corresponsione di acconti. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente articolo".