Art. 14. 
 
  In caso di decesso del dipendente statale, il  rateo  di  stipendio
lasciato  insolito  spetta  al  coniuge   superstite   non   separato
legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli. 
  Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma  precedente,  il
rateo di stipendio e' devoluto a favore degli  eredi  del  dipendente
secondo le norme di legge in materia di successione. 
  La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno  degli  aventi
diritto mediante scrittura privata a firma autenticata, anche in  via
amministrativa. 
  Le norme contenute nel presente articolo  si  applicano  anche  nel
caso di decesso del dipendente statale gia' cessato dal servizio. 
  L'art. 142 del regolamento per l'esecuzione del testo  unico  delle
leggi sul Fondo di previdenza, approvato con regio decreto  7  giugno
1928, n. 1369, e' modificato come segue: 
  "Agli adempimenti relativi alla attribuzione  ed  al  pagamento  ai
personali iscritti al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. e  ai  loro
superstiti dell'indennita' di buonuscita, si provvede d'ufficio senza
che occorra domanda dell'interessato o dei superstiti. 
  In caso di cessazione dal servizio per  limiti  di  eta'  gli  atti
occorrenti ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e
cioe' il foglio di liquidazione corredato della copia autentica dello
stato di servizio, debbono  essere  predisposti  dall'Amministrazione
competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima  del
raggiungimento del limite predetto all'E.N.P.A.S., il quale e' tenuto
ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere  possibile  la
effettiva corresponsione della indennita' immediatamente dopo la data
di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla
data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna altra  comunicazione
da  parte  dell'amministrazione  alla  quale  compete   soltanto   la
tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi. 
  Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della  liquidazione  e
della corresponsione dell'indennita' di buonuscita, non  occorre  che
sia preventivamente perfezionato il provvedimento di  cessazione  dal
servizio. 
  Nei casi di cessazione dal  servizio  per  qualsiasi  altra  causa,
l'amministrazione  competente  e'  tenuta  a   provvedere   all'invio
all'E.N.P.A.S. degli atti di cui  al  comma  precedente  nel  termine
massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio,  in
modo che l'E.N.P.A.S.  possa  eseguire  la  effettiva  corresponsione
della predetta indennita' nel piu' breve tempo possibile  e  comunque
non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione. 
  Eventuali modifiche relative  a  provvedimenti  di  cessazione  dal
servizio che comportino  variazioni  all'importo  dell'indennita'  di
buonuscita gia' erogata, saranno comunicate  all'E.N.P.A.S.  ai  fini
del pagamento di  supplementi  dell'indennita'  predetta  ovvero  del
recupero, mediante trattenute sul  trattamento  di  quiescenza  delle
somme non dovute. 
  Non si fa piu' luogo alla corresponsione di acconti. 
  Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel
presente articolo".