Art. 2. 
 
  Nella prima applicazione del  presente  decreto  al  personale  cui
competa una qualifica derivata  dalla  soppressione  di  due  o  piu'
qualifiche in vigore al 30 giugno 1970, e'  attribuita,  nella  nuova
posizione, la prima, la seconda o  una  delle  successive  classi  di
stipendi secondo che  l'interessato  provenga  rispettivamente  dalla
prima, dalla seconda o da una delle successive qualifiche  soppresse,
considerate nell'ordine  di  progressione  in  carriera,  conservando
l'anzianita' e aumenti biennali di stipendio maturati nella qualifica
di provenienza, o, se piu'  favorevole,  e'  attribuita  alla  classe
corrispondente   all'anzianita'   complessivamente   maturata   nelle
qualifiche soppresse. In questo secondo caso l'anzianita'  eccedente,
rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe  conferita
e' riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti  biennali
suddetti. 
  Nel caso, invece, che la nuova qualifica  riproduca  o  sostituisca
una soltanto di quelle esistenti al 30 giugno 1970,  riportando  piu'
classi in luogo dell'unico stipendio previsto alla data predetta,  e'
attribuita  la   classe   di   stipendio   spettante   in   relazione
all'anzianita'  di  qualifica.  L'anzianita'  eccedente,  rispetto  a
quelli  complessivamente  richiesta  per  la  classe  conferita,   e'
riconosciuta nella classe  medesima.  Se  piu'  favorevole  e'  pero'
dovuto lo stipendio derivante dal conferimento  della  prima  classe,
con la valutazione degli aumenti  periodici  in  godimento,  e  dalla
contemporanea graduale attribuzione delle classi  superiori,  sino  a
quella effettivamente spettante, applicando  per  ciascuna  di  esse,
dopo la prima, il quinto comma del precedente art. 1. 
  Al personale direttivo con la qualifica di consigliere o equiparata
sono attribuiti, rispettivamente: 
    a) il  parametro  e  la  qualifica  di  direttore  di  sezione  o
equiparata, se in possesso delle  anzianita'  previste  dall'art.  15
delle norme sul riordinamento delle carriere e, per i vice  direttori
delle soppresse carriere speciali, se in possesso di almeno  un  anno
di anzianita' nella  qualifica.  L'anzianita'  eccedente  rispetto  a
quella complessivamente  richiesta,  e'  conservata  nella  qualifica
medesima agli effetti degli aumenti biennali di stipendio; 
    b) il parametro della seconda classe di stipendio indicato  nella
allegata  tabella  unica,  se  in  possesso  di  una  anzianita'  non
inferiore a sei mesi. La eccedenza di anzianita' oltre i sei mesi  e'
conservata a tutti gli effetti. 
  Per il  personale  delle  carriere  di  concetto  ed  esecutive  in
servizio al 1 gennaio 1967, il periodo di anzianita' richiesto per il
conseguimento della seconda classe di stipendio nelle  qualifiche  di
segretario principale  e  coadiutore  principale,  o  equiparate,  e'
ridotto  a  tre  anni  con  esclusione  del  personale   appartenente
all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e di quello  indicato
nel successivo comma. 
  Per il personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e  delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i  servizi  telefonici,
in servizio al 1 gennaio 1967, appartenente alle carriere di concetto
ed esecutive degli  uffici  e  per  il  personale  dell'esercizio  il
periodo di anzianita' richiesto per il  conseguimento  della  seconda
classe di stipendio nella qualifica immediatamente superiore a quella
iniziale e' ridotto a quattro anni.