Art. 2. Nella prima applicazione del presente decreto al personale cui competa una qualifica derivata dalla soppressione di due o piu' qualifiche in vigore al 30 giugno 1970, e' attribuita, nella nuova posizione, la prima, la seconda o una delle successive classi di stipendi secondo che l'interessato provenga rispettivamente dalla prima, dalla seconda o da una delle successive qualifiche soppresse, considerate nell'ordine di progressione in carriera, conservando l'anzianita' e aumenti biennali di stipendio maturati nella qualifica di provenienza, o, se piu' favorevole, e' attribuita alla classe corrispondente all'anzianita' complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse. In questo secondo caso l'anzianita' eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita e' riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali suddetti. Nel caso, invece, che la nuova qualifica riproduca o sostituisca una soltanto di quelle esistenti al 30 giugno 1970, riportando piu' classi in luogo dell'unico stipendio previsto alla data predetta, e' attribuita la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianita' di qualifica. L'anzianita' eccedente, rispetto a quelli complessivamente richiesta per la classe conferita, e' riconosciuta nella classe medesima. Se piu' favorevole e' pero' dovuto lo stipendio derivante dal conferimento della prima classe, con la valutazione degli aumenti periodici in godimento, e dalla contemporanea graduale attribuzione delle classi superiori, sino a quella effettivamente spettante, applicando per ciascuna di esse, dopo la prima, il quinto comma del precedente art. 1. Al personale direttivo con la qualifica di consigliere o equiparata sono attribuiti, rispettivamente: a) il parametro e la qualifica di direttore di sezione o equiparata, se in possesso delle anzianita' previste dall'art. 15 delle norme sul riordinamento delle carriere e, per i vice direttori delle soppresse carriere speciali, se in possesso di almeno un anno di anzianita' nella qualifica. L'anzianita' eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta, e' conservata nella qualifica medesima agli effetti degli aumenti biennali di stipendio; b) il parametro della seconda classe di stipendio indicato nella allegata tabella unica, se in possesso di una anzianita' non inferiore a sei mesi. La eccedenza di anzianita' oltre i sei mesi e' conservata a tutti gli effetti. Per il personale delle carriere di concetto ed esecutive in servizio al 1 gennaio 1967, il periodo di anzianita' richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio nelle qualifiche di segretario principale e coadiutore principale, o equiparate, e' ridotto a tre anni con esclusione del personale appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e di quello indicato nel successivo comma. Per il personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio al 1 gennaio 1967, appartenente alle carriere di concetto ed esecutive degli uffici e per il personale dell'esercizio il periodo di anzianita' richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica immediatamente superiore a quella iniziale e' ridotto a quattro anni.