Art. 3.

  Al  personale  che  al  30  giugno  1970  rivestiva la qualifica di
direttore  di  sezione  o  equiparata o che a tale qualifica pervenga
dopo  aver  superato  i  concorsi o gli esami previsti dal precedente
ordinamento,  e'  riconosciuta  nella qualifica stessa, ai fini degli
aumenti periodici di stipendio, l'anzianita' complessiva di carriera,
compreso  il periodo gia' valutato a norma degli articoli 164, quinto
comma,  e  207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957,  n.  3 e di analoghe disposizioni, eccedente i periodi previsti
per il conseguimento della qualifica stessa.
  Al  personale  direttivo delle soppresse carriere specialistiche al
30  giugno  1970  rivestiva  la qualifica di direttore di II classe o
equiparata  e'  riconosciuta  nella  qualifica, ai fini degli aumenti
periodici  di  stipendio, l'anzianita' di carriera direttiva, ridotta
di un anno.
  Al  personale  direttivo  in  servizio al 30 giugno 1970 che a tale
data gia' rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata
o  che,  pur  non  avendo  ancora  conseguito  alla  data medesima la
promozione,   abbia   superato   i   concorsi  o  gli  esami  per  il
conseguimento   di   detta   qualifica,   previsti   dal   precedente
ordinamento,  sono  attribuiti,  con  effetto  dal 1 luglio 1970, tre
aumenti  biennali  di  stipendio,  in  aggiunta a quelli spettanti in
applicazione dei commi precedenti.