Art. 3. Al personale che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che a tale qualifica pervenga dopo aver superato i concorsi o gli esami previsti dal precedente ordinamento, e' riconosciuta nella qualifica stessa, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianita' complessiva di carriera, compreso il periodo gia' valutato a norma degli articoli 164, quinto comma, e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di analoghe disposizioni, eccedente i periodi previsti per il conseguimento della qualifica stessa. Al personale direttivo delle soppresse carriere specialistiche al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di direttore di II classe o equiparata e' riconosciuta nella qualifica, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianita' di carriera direttiva, ridotta di un anno. Al personale direttivo in servizio al 30 giugno 1970 che a tale data gia' rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che, pur non avendo ancora conseguito alla data medesima la promozione, abbia superato i concorsi o gli esami per il conseguimento di detta qualifica, previsti dal precedente ordinamento, sono attribuiti, con effetto dal 1 luglio 1970, tre aumenti biennali di stipendio, in aggiunta a quelli spettanti in applicazione dei commi precedenti.