Art. 4.

  A  favore  del personale a pieno impiego, qualora la differenza tra
lo  stipendio  spettante  dal  1 luglio 1970 e quello precedentemente
fruito, considerati nella misura integrale anche in caso di stipendio
ridotto  per  particolari  posizioni  di fatto, non raggiunga le lire
10.000  mensili  lorde  o  le  lire 8.500 nette, sono attribuiti, con
effetto   dalla  stessa  data,  gli  aumenti  biennali  di  stipendio
strettamente necessari per assicurare detti importi.