Art. 5.

  Al  personale  delle  carriere  di  concetto  che al 30 giugno 1970
rivestiva   la   qualifica   di  segretario  capo  o  equiparata  (ex
coefficiente   500)  sono  attribuiti  nella  qualifica  due  aumenti
periodici  di  stipendio  non riassorbibili, con effetto dal 1 luglio
1970.