Art. 6.

  Al  personale  delle  carriere  esecutive  che  al  30  giugno 1970
rivestiva   la   qualifica   corrispondente  all'ex  coefficiente  di
stipendio  325  e'  attribuito  nella  nuova  qualifica di coadiutore
superiore   o  equiparata  un  aumento  periodico  di  stipendio  non
riassorbibile, con effetto dal 1 luglio 1970.