Art. 7.

  Per  le  qualifiche  non  contemplate  nell'allegata  tabella unica
valgono  i  nuovi  parametri  e  stipendi  previsti  per le posizioni
economicamente  assimilabili,  avuto riguardo alla carriera ed all'ex
coefficiente  di  stipendio  o allo stipendio, paga o retribuzione in
vigore al 30 giugno 1970.
  Ai fini dell'applicazione delle norme nelle quali si fa riferimento
a  qualifiche  soppresse  in attuazione della legge 18 marzo 1968, n.
249,   e   successive   modificazioni,  si  ha  riguardo  alle  nuove
corrispondenti qualifiche o classi di stipendio.