Art. 7. Per le qualifiche non contemplate nell'allegata tabella unica valgono i nuovi parametri e stipendi previsti per le posizioni economicamente assimilabili, avuto riguardo alla carriera ed all'ex coefficiente di stipendio o allo stipendio, paga o retribuzione in vigore al 30 giugno 1970. Ai fini dell'applicazione delle norme nelle quali si fa riferimento a qualifiche soppresse in attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, si ha riguardo alle nuove corrispondenti qualifiche o classi di stipendio.