Art. 8. Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto: sui relativi aumenti periodici; sui compensi per lavoro straordinario; sui cottimi e sui soprassoldi; sulla tredicesima mensilita'; sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe; sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. Non hanno effetto, salvo il disposto dei successivi articoli, sulle indennita', assegni o compensi comunque denominati, commisurati allo stipendio, alla paga o alla retribuzione, o il cui limite massimo e' rapportato ad un'aliquota dello stipendio, paga o retribuzione. Ai fini di quanto disposto nel primo comma e' autorizzato l'aggiornamento della spesa prevista nell'art. 3, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni. Per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore al 1 settembre 1971, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1 marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10%, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.