Art. 8.

  Le  nuove  misure  degli  stipendi, paghe o retribuzioni risultanti
dall'applicazione  del  presente  decreto hanno effetto: sui relativi
aumenti periodici; sui compensi per lavoro straordinario; sui cottimi
e  sui soprassoldi; sulla tredicesima mensilita'; sulle indennita' di
buonuscita   e   di  licenziamento;  sulla  determinazione  dell'equo
indennizzo  di  cui  all'art.  48  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  3  maggio  1957, n. 686; sull'assegno alimentare previsto
dall'art.  82  del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3, o da disposizioni analoghe; sulle ritenute previdenziali
ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto
entrate tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
  Non hanno effetto, salvo il disposto dei successivi articoli, sulle
indennita',  assegni o compensi comunque denominati, commisurati allo
stipendio,  alla paga o alla retribuzione, o il cui limite massimo e'
rapportato ad un'aliquota dello stipendio, paga o retribuzione.
  Ai   fini  di  quanto  disposto  nel  primo  comma  e'  autorizzato
l'aggiornamento  della  spesa  prevista nell'art. 3, ultimo comma del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 giugno 1965, n. 749, e
successive modificazioni.
  Per  le  cessazioni  dal servizio decorrenti da data anteriore al 1
settembre   1971,   la   liquidazione  dei  trattamenti  ordinari  di
quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle
retribuzioni  e  degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore
al  1  marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti
del  10%,  si  considerano  ai fini della determinazione dell'assegno
mensile  spettante,  in  aggiunta  al  trattamento  di quiescenza, al
personale  militare  al  quale  e' dovuto il trattamento economico di
sfollamento.