Art. 9.

  Il  primo  ed  il  secondo  comma  dell'art.  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Per  la  determinazione  degli scaglioni del trattamento economico
complessivo  del  personale  statale  in  attivita'  di  servizio, da
assoggettare   alle  ritenute  per  imposte  di  ricchezza  mobile  e
complementare  si  considerano  per  ogni funzione, categoria, grado,
qualifica  o  classe di stipendio la paga o lo stipendio inizialmente
spettanti  e  la corrispondente tredicesima mensilita' al netto delle
ritenute previdenziali ed assistenziali.
  L'incremento,  per  aumenti periodici, del trattamento economico di
cui  al  precedente  comma,  al netto delle ritenute previdenziali ed
assistenziali,  e'  soggetto  per  ogni  funzione,  categoria, grado,
qualifica o classe di stipendio, alle stesse aliquote di ritenute per
imposte  di  ricchezza  mobile  e  complementare gravanti sull'ultimo
scaglione   del   corrispondente   trattamento   economico   iniziale
determinato in applicazione del precedente comma".