Art. 9. Il primo ed il secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono sostituiti dai seguenti: "Per la determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo del personale statale in attivita' di servizio, da assoggettare alle ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare si considerano per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio la paga o lo stipendio inizialmente spettanti e la corrispondente tredicesima mensilita' al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali. L'incremento, per aumenti periodici, del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, e' soggetto per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio, alle stesse aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale determinato in applicazione del precedente comma".