Art. 2. L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal seguente: "La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' composta: dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante; dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante; da due rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici; da un rappresentante degli affittuari conduttori; da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti. I componenti della commissione sono nominati dal prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La commissione e' presieduta dal prefetto o da un vice prefetto da lui delegato. Il prefetto puo' delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno ed a maggioranza assoluta dei presenti".