Art. 2.

  L'articolo  2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal
seguente:
  "La  commissione  tecnica  provinciale, di cui all'articolo 2 della
legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' composta:
    dal  capo  dell'ispettorato  agrario  provinciale  o  da  un  suo
rappresentante;
    dall'ingegnere  capo  dell'Ufficio  tecnico  erariale  od  un suo
rappresentante;
    da   due  rappresentanti  dei  proprietari  che  affittano  fondi
rustici;
    da un rappresentante degli affittuari conduttori;
    da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti.
  I  componenti della commissione sono nominati dal prefetto e quelli
in  rappresentanza  delle  categorie su designazione delle rispettive
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  La  commissione e' presieduta dal prefetto o da un vice prefetto da
lui delegato.
  Il  prefetto  puo' delegare la direzione tecnica dei lavori al capo
dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi.
  Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento
della meta' piu' uno ed a maggioranza assoluta dei presenti".