Art. 3.

  L'articolo  3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal
seguente:
  "Al   fine   di   assicurare   l'equa   remunerazione   del  lavoro
dell'affittuario  e  della  sua  famiglia  e  la buona conduzione dei
fondi,  per  ciascuna  provincia,  la commissione tecnica provinciale
determina  ogni  quattro  anni,  almeno  sei  mesi  prima dell'inizio
dell'annata agraria, la tabella per i canoni di equo affitto per zone
agrarie omogenee.
  Nella  determinazione  della  tabella di cui al comma precedente la
commissione,  prendendo  a  base  i  redditi dominicali determinati a
norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella
legge  29  giugno  1939,  n.  976,  stabilira',  per ogni qualita' di
coltura  ed  eventuali  gruppi  di  classi  individuati  in  catasto,
coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte ed
un   massimo  di  45  volte,  in  conformita'  alle  direttive  della
commissione tecnica centrale.
  Le  assemblee  regionali,  sia  a  statuto  speciale, sia a statuto
ordinario,   possono   determinare  coefficienti  di  moltiplicazione
diversi,   entro   il  minimo  ed  il  massimo  stabiliti  nel  comma
precedente.
  Qualora la commissione tecnica provinciale non abbia provveduto nel
termine indicato al primo comma, le tabelle vengono determinate dalla
commissione  tecnica centrale prevista dall'articolo 5 nel termine di
due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.
  Nel  caso in cui le tabelle siano state annullate, le nuove tabelle
vengono  determinate  dalla commissione tecnica provinciale entro tre
mesi   dalla  data  di  annullamento;  in  mancanza,  provvedera'  la
commissione tecnica centrale entro tre mesi.
  Ove  le  tabelle  non  vengano  determinate  entro  i termini sopra
stabiliti,  o siano state comunque annullate o sospese, l'equo canone
sara'  corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente
a  36  volte  il  reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei
fondi oggetto del contratto.
  Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone,
dovra' essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione
definitiva delle tabelle".