Art. 4. Il canone per il fondo od i fondi oggetto del contratto e' determinato moltiplicando il reddito dominicale, di cui al secondo comma dell'articolo 3, dei fondi stessi per i coefficienti stabiliti dalla commissione. Qualora la qualita' e la classe catastale dei terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione e il nuovo classamento e, una volta accolta dagli uffici competenti la domanda relativa, si potra' determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi alle nuove qualita' e classi catastali e dei coefficienti per le categorie corrispondenti, a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale. Nei casi di migliorie introdotte dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualita' e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di un aumento del canone, purche' questo non venga a superare il livello corrispondente al coefficiente massimo indicato nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, quale risulta modificato dall'articolo 3 della presente legge. Le migliorie apportate dall'affittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non e' stata corrisposta l'indennita' prevista dal secondo comma dello articolo 15 e fino a tale data l'eventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti.