Art. 4.

  Il  canone  per  il  fondo  od  i  fondi  oggetto  del contratto e'
determinato  moltiplicando  il  reddito dominicale, di cui al secondo
comma  dell'articolo 3, dei fondi stessi per i coefficienti stabiliti
dalla commissione.
  Qualora la qualita' e la classe catastale dei terreni componenti il
fondo  risultassero  mutate,  si  potranno chiedere la revisione e il
nuovo  classamento  e,  una  volta accolta dagli uffici competenti la
domanda  relativa,  si potra' determinare il canone dovuto sulla base
dei   redditi  dominicali  relativi  alle  nuove  qualita'  e  classi
catastali  e  dei  coefficienti  per  le  categorie corrispondenti, a
decorrere dalla data della domanda di revisione catastale.
  Nei  casi  di  migliorie introdotte dal proprietario del fondo, che
non   giustifichino  una  modifica  della  qualita'  e  della  classe
catastale,  le  commissioni  tecniche  provinciali  possono stabilire
criteri e misure di un aumento del canone, purche' questo non venga a
superare  il  livello corrispondente al coefficiente massimo indicato
nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567,
quale risulta modificato dall'articolo 3 della presente legge.
  Le  migliorie  apportate  dall'affittuario  non  danno  luogo  alla
revisione del canone fin quando non e' stata corrisposta l'indennita'
prevista  dal  secondo  comma  dello  articolo  15 e fino a tale data
l'eventuale  revisione  catastale  non  ha  effetto  sulla misura dei
tributi dovuti.