Art. 6. 
 
  L'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito  dal
seguente: 
  "E' istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e  delle
foreste  una  commissione  tecnica   centrale   per   l'equo   canone
nell'affitto  dei  fondi  rustici   presieduta   dal   Ministro   per
l'agricoltura e le foreste o da un Sottosegretario da lui delegato ed
e' composta da un  presidente  di  sezione  della  suprema  Corte  di
cassazione, da  due  docenti  universitari  in  materia  di  economia
agraria ed estimo agrario, da un  docente  universitario  di  materie
giuridiche, da un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, dal direttore  generale  del  catasto  e  dei  servizi
tecnici erariali, dal direttore generale  delle  imposte  dirette.  I
componenti sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. 
La commissione tecnica centrale e' competente: 
    a) a stabilire tempestivamente, per ciascun quadriennio,  criteri
per la  determinazione  dei  coefficienti  di  moltiplicazione  delle
tabelle di equo fitto, tenuto conto delle condizioni economiche della
produzione agricola, delle condizioni ambientali e delle attrezzature
aziendali,   sentite   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative delle categorie interessate; 
    b) a sostituirsi alle commissioni  tecniche  provinciali  qualora
queste non assolvano nei termini previsti i  compiti  loro  affidati,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
delle categorie interessate; 
    c) a esaminare e deliberare, a seguito di eventuali  segnalazioni
delle  commissioni  tecniche  provinciali,  udito  il  parere   della
commissione censuaria centrale, sulle  situazioni  nelle  quali,  per
mancanza  di  tariffe  di   redditi   dominicali   corrispondenti   a
particolari  qualita'  di  coltura,  la  presente  legge   risultasse
inapplicabile; 
    d) a vigilare sui lavori delle commissioni tecniche provinciali e
riferire, al termine di ogni primo biennio, con relazione che  dovra'
essere allegata allo stato di previsione della  spesa  del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste dell'anno successivo. 
  La commissione tecnica centrale sara' dotata di una segreteria. 
  Le spese per il funzionamento delle commissioni tecniche centrale e
provinciali graveranno sul bilancio del Ministero dell'agricoltura  e
delle foreste. 
  Ai membri compete un compenso forfettario  stabilito,  con  decreto
del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nella misura massima  di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417. 
  Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge
il Ministro per l'agricoltura e le foreste  emanera'  il  regolamento
per il funzionamento della commissione centrale".