Art. 8.

  L'articolo  7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal
seguente:
  "Qualora  il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che
nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla commissione
tecnica  provinciale  o  dalla  commissione  centrale,  ai  sensi dei
precedenti  articoli,  ciascuna  delle  parti  puo'  adire durante il
quadriennio  di  applicazione delle tabelle, la sezione specializzata
agraria  presso  il  tribunale  la quale determinera' il nuovo canone
entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete
del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso e' ubicato".