Art. 10. Ai sottufficiali infermieri della carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano frequentato corsi biennali e superato i relativi esami e' rilasciato diploma di Stato di infermiere professionale. Il Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la sanita', puo' istituire un terzo anno di corso per l'abilitazione alle funzioni direttive. I programmi di studio dovranno essere adeguati, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per la sanita' e per la pubblica istruzione, a quelli vigenti per le scuole per infermieri professionali. Delle commissioni di esame di cui ai precedenti commi, deve essere chiamato a far parte un medico provinciale. I diplomi di infermiere professionale e per l'esercizio delle funzioni direttive sono rilasciati dal medico provinciale, su domanda dell'interessato, ai sottufficiali infermieri dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica della carriera continuativa, anche se cessati dal servizio, che abbiano superato con esito favorevole, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente corsi biennali e triennali per l'esercizio nell'ambito della forza armata di appartenenza. Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per la sanita' e per la pubblica istruzione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati i corsi il cui superamento da' diritto al rilascio dei diplomi. Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma.