Art. 10.

  Ai    sottufficiali    infermieri   della   carriera   continuativa
dell'Esercito,   della   Marina   e   dell'Aeronautica,  che  abbiano
frequentato  corsi biennali e superato i relativi esami e' rilasciato
diploma di Stato di infermiere professionale.
  Il  Ministro  per  la  difesa,  di  concerto con il Ministro per la
sanita',  puo'  istituire  un  terzo anno di corso per l'abilitazione
alle funzioni direttive.
  I  programmi  di  studio  dovranno essere adeguati, con decreto del
Ministro  per  la difesa, di concerto con quelli per la sanita' e per
la pubblica istruzione, a quelli vigenti per le scuole per infermieri
professionali.
  Delle  commissioni di esame di cui ai precedenti commi, deve essere
chiamato a far parte un medico provinciale.
  I  diplomi  di  infermiere  professionale  e  per l'esercizio delle
funzioni direttive sono rilasciati dal medico provinciale, su domanda
dell'interessato,  ai  sottufficiali  infermieri dell'Esercito, della
Marina  e  dell'Aeronautica  della  carriera  continuativa,  anche se
cessati dal servizio, che abbiano superato con esito favorevole, alla
data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente corsi
biennali  e  triennali per l'esercizio nell'ambito della forza armata
di appartenenza.
  Con  decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per
la sanita' e per la pubblica istruzione, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  saranno  determinati  i corsi il cui
superamento da' diritto al rilascio dei diplomi.
  Le  domande  di  cui al primo comma debbono essere presentate entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente
comma.