Art. 11. (Spese per corsi e commissioni) Le spese per lo svolgimento dei corsi ed il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico dell'ente ospedaliero, che provvede, altresi', alla loro determinazione e liquidazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - REALE - MISASI - TANASSI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO