Art. 11.
                   (Spese per corsi e commissioni)

  Le  spese  per  lo  svolgimento dei corsi ed il funzionamento delle
commissioni  previste  dalla  presente  legge sono a carico dell'ente
ospedaliero,  che  provvede,  altresi',  alla  loro  determinazione e
liquidazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 febbraio 1971

                               SARAGAT

                                                 COLOMBO - MARIOTTI -
                                                     REALE - MISASI -
                                                              TANASSI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO