Art. 4. (Corsi di qualificazione per dipendenti da enti ospedalieri) Fino a tutto il 1973 le scuole per infermiere ed infermieri generici, aventi sede presso enti ospedalieri, possono istituire corsi speciali per conseguire il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046. Tali corsi della durata di quattro mesi devono essere autorizzati dal Ministero della sanita', sentito il parere delle singole regioni. I corsi di cui al precedente comma sono riservati a coloro che prestano servizio continuativo da almeno quattro anni in reparti o servizi di diagnosi e cura presso ospedali, cliniche o ambulatori di enti pubblici. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' inferiore ai 50 anni; b) licenza di scuola media di primo grado, ad eccezione dei candidati che per ragioni di eta' non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado, purche' siano in possesso della licenza elementare.