Art. 4. 
    (Corsi di qualificazione per dipendenti da enti ospedalieri) 
 
  Fino a tutto  il  1973  le  scuole  per  infermiere  ed  infermieri
generici, aventi sede  presso  enti  ospedalieri,  possono  istituire
corsi  speciali  per  conseguire  il  certificato   di   abilitazione
all'esercizio dell'arte ausiliaria  di  infermiere  generico  di  cui
all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046. Tali corsi della
durata di quattro mesi devono essere autorizzati dal Ministero  della
sanita', sentito il parere delle singole regioni. 
  I corsi di cui al precedente comma  sono  riservati  a  coloro  che
prestano servizio continuativo da almeno quattro anni  in  reparti  o
servizi di diagnosi e cura presso ospedali, cliniche o ambulatori  di
enti pubblici. 
  Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) eta' inferiore ai 50 anni; 
    b) licenza di scuola media  di  primo  grado,  ad  eccezione  dei
candidati che per ragioni di eta' non  erano  tenuti  a  frequentare,
come scuola dell'obbligo, la scuola media  di  primo  grado,  purche'
siano in possesso della licenza elementare.