Art. 6.
                  (Ammissione ai corsi - Programmi)

  Per  l'ammissione  ai  corsi  previsti  dai precedenti articoli gli
aspiranti  devono  presentare  alla  direzione  della  scuola domanda
unitamente   ai  documenti  comprovanti  il  possesso  dei  requisiti
prescritti dal precedente articolo 4.
  I  requisiti  di  ammissione  al corso devono essere posseduti alla
data della entrata in vigore della presente legge.
  Sull'ammissione degli aspiranti decide una commissione nominata dal
medico provinciale, che la presiede, e cosi' composta:
    1)  dal  direttore  della  scuola  per  infermiere  ed infermieri
generici;
    2)  da  un primario ospedaliero di ruolo, designato dal consiglio
dei  sanitari di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n.
132;
    3)  da  una  direttrice o vicedirettrice di scuola per infermieri
professionali;
    4)   da   un  rappresentante  del  consiglio  di  amministrazione
dell'ente ospedaliero presso il quale e' istituita la scuola;
    5)  da  due rappresentanti designati dalla commissione interna di
cui  all'articolo  54  del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo  1969,  n.  130,  dei  quali  uno con qualifica non inferiore a
quella di infermiere professionale.
  Esercita  le  funzioni  di segretario un funzionario della carriera
direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero.
  La  commissione  accerta  il  possesso dei requisiti da parte degli
aspiranti,  nonche'  la idoneita' a seguire proficuamente il corso di
qualificazione.
  L'insegnamento   comprende   lezioni   teoriche   ed  esercitazioni
pratiche.
  Con  decreto  del  Ministro per la sanita' di concerto col Ministro
per la pubblica istruzione vengono fissate le materie obbligatorie di
insegnamento, gli orari e i programmi di ciascuna materia.
  Gli  insegnanti  dei corsi devono essere scelti tra i docenti delle
scuole per infermieri.