Art. 6. (Ammissione ai corsi - Programmi) Per l'ammissione ai corsi previsti dai precedenti articoli gli aspiranti devono presentare alla direzione della scuola domanda unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4. I requisiti di ammissione al corso devono essere posseduti alla data della entrata in vigore della presente legge. Sull'ammissione degli aspiranti decide una commissione nominata dal medico provinciale, che la presiede, e cosi' composta: 1) dal direttore della scuola per infermiere ed infermieri generici; 2) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal consiglio dei sanitari di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; 3) da una direttrice o vicedirettrice di scuola per infermieri professionali; 4) da un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso il quale e' istituita la scuola; 5) da due rappresentanti designati dalla commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dei quali uno con qualifica non inferiore a quella di infermiere professionale. Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ente ospedaliero. La commissione accerta il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti, nonche' la idoneita' a seguire proficuamente il corso di qualificazione. L'insegnamento comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Con decreto del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per la pubblica istruzione vengono fissate le materie obbligatorie di insegnamento, gli orari e i programmi di ciascuna materia. Gli insegnanti dei corsi devono essere scelti tra i docenti delle scuole per infermieri.