Art. 7. (Esame di idoneita') Al termine dei corsi di cui ai precedenti articoli, gli allievi devono sostenere un esame di idoneita' dinanzi ad una commissione esaminatrice, avente la stessa composizione di quella prevista dall'articolo 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046. Il componente di cui alla lettera e) del menzionato articolo 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, e' sostituito da un rappresentante designato dalla commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di qualifica non inferiore a quella di caposala.