Art. 7. 
                        (Esame di idoneita') 
 
  Al termine dei corsi di cui ai  precedenti  articoli,  gli  allievi
devono sostenere un esame di idoneita'  dinanzi  ad  una  commissione
esaminatrice,  avente  la  stessa  composizione  di  quella  prevista
dall'articolo 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046. 
  Il componente di cui alla lettera  e)  del  menzionato  articolo  8
della  legge  29  ottobre  1954,  n.  1046,  e'  sostituito   da   un
rappresentante   designato   dalla   commissione   interna   di   cui
all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27  marzo
1969, n. 130, di qualifica non inferiore a quella di caposala.