Art. 8.
 (Ammissione al secondo anno del corso per infermieri professionali)

  Fino all'inizio dell'anno scolastico 1973-1974 gli enti debitamente
autorizzati,   ai   sensi  delle  norme  vigenti,  alla  gestione  di
scuole-convitto   per  infermiere  professionali  e  per  vigilatrici
d'infanzia, con sede presso enti ospedalieri, possono ammettere senza
obbligo  di  internato  al  secondo  anno  del  corso per infermieri,
professionali,   gli   infermieri   generici,   le  ostetriche  e  le
vigilatrici  d'infanzia  e, al secondo anno del corso per vigilatrici
di  infanzia,  le puericultrici, per un numero massimo di allievi non
superiore  a  quello  fissato  dai  regolamenti speciali delle scuole
stesse per l'ammissione ali primo anno del corso.
  Per l'ammissione gli aspiranti devono trovarsi alla data di entrata
in vigore della presente legge nelle seguenti condizioni:
    1) siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo
grado,  ad  eccezione dei candidati che per ragioni di eta' non erano
tenuti  a  frequentare,  come scuola dell'obbligo, la scuola media di
primo grado;
    2)  prestino  servizio  presso  ospedali, istituti universitari o
ambulatori di enti pubblici da almeno tre anni.
  L'ammissione e' subordinata al superamento di un esame, consistente
in  una  prova  scritta ed una prova orale, su materie riguardanti il
programma  del  primo  anno  di  corso  delle  scuole  per infermieri
professionali,   dinanzi  ad  una  commissione  nominata  dal  medico
provinciale, che la presiede, e cosi' composta:
    1)  dal  direttore  sanitario  e dalla direttrice didattica della
scuola per infermieri professionali;
    2)  da  un primario ospedaliero di ruolo, designato dal consiglio
dei  sanitari di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n.
132;
    3)   da   un  rappresentante  del  consiglio  di  amministrazione
dell'ente ospedaliero presso il quale e' istituita la scuola;
    4)  da  due rappresentanti designati dalla commissione interna di
cui  all'articolo  54  del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo  1969,  n. 130, di cui uno con qualifica non inferiore a quella
di caposala.
  Il  primo  trimestre  del corso e' destinato all'accertamento della
idoneita'  degli  allievi  alla  ulteriore  frequenza. La valutazione
della idoneita' spetta al collegio degli insegnanti.