Art. 9.

  Coloro  i  quali,  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  sono  in  possesso  dell'attestato di idoneita' all'esercizio
dell'assistenza   infermiera   professionale  e  all'esercizio  delle
funzioni direttive unicamente presso gli ospedali di cui all'articolo
89  del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, possono, a domanda,
ottenere   dal  medico  provinciale  rispettivamente  il  diploma  di
infermiere  professionale e il certificato di abilitazione a funzioni
direttive.
  E'  abrogato  l'articolo 89 del regio decreto 30 settembre 1938, n.
1631.