Art. 10.

  Le  pensioni  e  quote  di  pensione di riversibilita' o indirette,
liquidate  ai  sensi  dell'articolo  34 della legge 2 aprile 1958, n.
377,  a  seguito  di  decessi  avvenuti in data anteriore a quella di
pubblicazione  della  presente  legge,  a  favore  di  figli  in eta'
compresa  tra  il diciottesimo e il ventunesimo anno sono corrisposte
fino  al compimento del ventunesimo anno di eta'. Le pensioni e quote
di  pensione non dovute dall'assicurazione generale obbligatoria sono
poste  a  carico del Fondo fino al compimento del ventunesimo anno di
eta'.
  Ai soggetti di cui al comma precedente e' corrisposta la pensione o
quota  di  pensione  secondo  le  norme  dell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la vecchiaia e i superstiti, anche
dopo  il  compimento del ventunesimo anno di eta', purche' sussistano
le condizioni previste dal precedente articolo.