Art. 10. Le pensioni e quote di pensione di riversibilita' o indirette, liquidate ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377, a seguito di decessi avvenuti in data anteriore a quella di pubblicazione della presente legge, a favore di figli in eta' compresa tra il diciottesimo e il ventunesimo anno sono corrisposte fino al compimento del ventunesimo anno di eta'. Le pensioni e quote di pensione non dovute dall'assicurazione generale obbligatoria sono poste a carico del Fondo fino al compimento del ventunesimo anno di eta'. Ai soggetti di cui al comma precedente e' corrisposta la pensione o quota di pensione secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di eta', purche' sussistano le condizioni previste dal precedente articolo.