Art. 11.

  L'articolo  37 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal
seguente:
  "La  vedova,  il  vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione
complessiva   al   verificarsi  degli  eventi  previsti  dalle  norme
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia e i superstiti.
  Al  coniuge  che  perda  il  diritto alla pensione per sopravvenuto
matrimonio,  spetta  l'assegno  a  carico dell'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui
all'art.  13  della  legge  4  aprile  1952,  n.  218,  e  successive
modificazioni".