Art. 11. L'articolo 37 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni".