Art. 12.

  L'articolo 38 della legge 2 aprile 1.958, n. 377, e' sostituito dal
seguente:
  "Nel  caso  di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti
di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta
al   coniuge   una  indennita'  una  tantum  pari  al  75  per  cento
dell'importo  dei  contributi  versati  al  Fondo  per il trattamento
integrativo di pensione.
  Qualora  manchi il coniuge, l'indennita' di cui al comma precedente
spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori;
in  mancanza  dei  genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili
viventi  a  totale carico dell'iscritto, di eta' inferiore ai 21 anni
o, se di eta' superiore, permanentemente inabili al lavoro.
  Per  la  liquidazione  dell'indennita'  a carico dell'assicurazione
generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
si applicano le norme di tale assicurazione".