Art. 13. A decorrere dal 1 gennaio 1969 la perequazione automatica delle pensioni e' applicata secondo le norme di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. A decorrere dal 1 gennaio 1969 l'articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' abrogato.