Art. 13.

  A  decorrere  dal  1  gennaio 1969 la perequazione automatica delle
pensioni  e'  applicata secondo le norme di cui all'articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n. 153.
  A  decorrere  dal 1 gennaio 1969 l'articolo 39 della legge 2 aprile
1958, n. 377, e' abrogato.