Art. 2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, il punto 1) dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "1) per il trattamento integrativo di pensione di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti e indicata al punto 1) del successivo articolo 13".