Art. 2.

  Con  decorrenza  dal  1  gennaio 1969, il punto 1) dell'articolo 10
della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente:
  "1)  per il trattamento integrativo di pensione di cui all'articolo
2,  primo  comma,  punto  1),  con un contributo calcolato in base al
sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento
della  retribuzione  corrisposta agli iscritti e indicata al punto 1)
del successivo articolo 13".