Art. 3.

  L'ultimo  comma  del punto 1) dell'articolo 13 della legge 2 aprile
1958, n. 377, e' sostituito dal seguente:
  "Qualora  la  retribuzione corrisposta nel mese risulti inferiore a
lire  40.000  il  contributo  e'  sempre  commisurato  su tale limite
minimo".