Art. 4.

  Con  decorrenza  dal  1  gennaio  1969, il primo e il secondo comma
dell'articolo  23  della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti
dai seguenti:
  "All'iscritto  che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo
21  spetta  una  pensione  annua  complessiva  d'importo  pari  a  un
trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese
di  servizio  ragguagliata  ad  anno  per  quanti  sono  gli  anni di
contribuzione  al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si
computano in dodicesimi; le frazioni di mese non si computano.
  La  retribuzione  utile  ai  fini  del calcolo della pensione annua
complessiva a norma del precedente comma non puo' essere di ammontare
superiore  alla  media  delle  retribuzioni  percepite  dall'iscritto
nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento".