Art. 4. Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, il primo e il secondo comma dell'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dai seguenti: "All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi; le frazioni di mese non si computano. La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non puo' essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento".