Art. 5.

  Con  decorrenza  dal  1  luglio 1967, all'articolo 23 della legge 2
aprile 1958, n. 377, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Al   titolare   di   pensione   diretta  liquidata  dal  Fondo  e'
corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a
carico,  la  maggiorazione  prevista  dalle  norme dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,
sempreche'  sussistano  le  condizioni  stabilite dalle norme stesse,
nella misura e secondo le modalita' di detta assicurazione.
  La  maggiorazione  spetta  anche  per  la  moglie o per il marito a
carico  e  invalido  secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano
le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione.
  La  maggiorazione  per  i  familiari  a  carico  di  cui  ai  commi
precedenti  non  spetta  ai  titolari  di pensione liquidata a totale
carico del Fondo".