Art. 5. Con decorrenza dal 1 luglio 1967, all'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono aggiunti i seguenti commi: "Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo e' corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a carico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme stesse, nella misura e secondo le modalita' di detta assicurazione. La maggiorazione spetta anche per la moglie o per il marito a carico e invalido secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione. La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi precedenti non spetta ai titolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo".