Art. 6.

  Con  decorrenza  dal  1  gennaio  1969, l'articolo 24 della legge 2
aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente:
  "La  pensione annua complessiva, determinata a norma del precedente
articolo,    comprende    la   pensione   annua   dovuta   a   carico
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita';  la
vecchiaia  e i superstiti, in relazione ai periodi riconosciuti utili
nell'assicurazione medesima.
  Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria
contributi  per  rapporti  di  lavoro diversi da quello esattoriale o
versamenti  volontari,  la  pensione complessiva e' aumentata di una,
somma   pari   alla   differenza   tra   l'importo   della   pensione
dell'assicurazione  generale  obbligatoria effettivamente liquidata e
la  pensione  che  sarebbe  stata liquidata dall'assicurazione stessa
senza  i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima
di  trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione
utile a pensione.
  I  contributi  versati  o  accreditati  nell'assicurazione generale
obbligatoria   per   l'invalidita',   la  vecchiaia  e  i  superstiti
successivamente  alla  data  di  decorrenza  della pensione liquidata
nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento
della  pensione  complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e
la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della
predetta assicurazione generale obbligatoria.
  Qualora  la  pensione  calcolata  a  norma  del precedente articolo
risulti    d'importo    inferiore    all'ammontare   della   pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al primo comma del
presente  articolo  spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a
quest'ultima.
  In  caso  di  liquidazione  della  pensione  per invalidita', fermo
restando  quanto  previsto  dal  punto  secondo  dell'articolo 21, il
numero  degli  anni  di  contribuzione,  ai  fini  del  calcolo della
pensione  annua  complessiva,  e'  aumentato  del 50 per cento quando
risulti  non  superiore a 12. Per periodi di contribuzione superiori,
il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.
  Se  l'invalidita'  e'  dipendente  da  causa di servizio, il numero
degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua
complessiva,  e' aumentato del 50 per cento. La pensione non puo', in
ogni    caso,    eccedere   la   misura   massima   di   trentacinque
trentacinquesimi  del  65  per  cento  della retribuzione utile a tal
fine, ne' risultare minore della meta' della medesima.
  La  pensione  annua  complessiva  spettante  all'iscritto, ai sensi
dell'articolo  23  e  del presente articolo, non puo' essere comunque
inferiore a lire 395.850 annue.
  La  pensione  annua  spettante  ai  sensi  della  presente legge e'
corrisposta  agli  aventi  diritto  in ogni caso dal Fondo in tredici
quote, di cui la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.
  La tredicesima quota e' corrisposta per un importo proporzionale al
numero delle quote di pensione maturate nell'anno".