Art. 6. Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, l'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "La pensione annua complessiva, determinata a norma del precedente articolo, comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita'; la vecchiaia e i superstiti, in relazione ai periodi riconosciuti utili nell'assicurazione medesima. Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, la pensione complessiva e' aumentata di una, somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione. I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbligatoria. Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolo spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima. In caso di liquidazione della pensione per invalidita', fermo restando quanto previsto dal punto secondo dell'articolo 21, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, e' aumentato del 50 per cento quando risulti non superiore a 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni. Se l'invalidita' e' dipendente da causa di servizio, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, e' aumentato del 50 per cento. La pensione non puo', in ogni caso, eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a tal fine, ne' risultare minore della meta' della medesima. La pensione annua complessiva spettante all'iscritto, ai sensi dell'articolo 23 e del presente articolo, non puo' essere comunque inferiore a lire 395.850 annue. La pensione annua spettante ai sensi della presente legge e' corrisposta agli aventi diritto in ogni caso dal Fondo in tredici quote, di cui la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie. La tredicesima quota e' corrisposta per un importo proporzionale al numero delle quote di pensione maturate nell'anno".