Art. 7.

  La  facolta' di cui al comma secondo dell'articolo 32 della legge 2
aprile  1958,  n.  377, puo' essere esercitata anche dall'iscritto il
quale,  all'atto  della  cessazione  dal  servizio presso esattorie e
ricevitorie  delle  imposte  dirette,  abbia  conseguito il requisito
minimo  di  contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla
legge  citata.  Detta facolta' non puo' essere piu' esercitata quando
sia  decorso  il  quinto  anno  precedente  il  compimento  dell'eta'
pensionabile secondo le norme del Fondo.
  Una  volta esercitata la facolta' prevista dal precedente comma non
e' consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo.