Art. 8. Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare la facolta' prevista dall'articolo precedente, fino a che non sia decorso il secondo anno anteriore a quello di compimento dell'eta' pensionabile secondo le norme del Fondo. La richiesta di liquidazione deve essere comunque presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.