Art. 8. 
 
  Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  possono
esercitare la facolta' prevista dall'articolo precedente, fino a  che
non sia decorso il secondo anno  anteriore  a  quello  di  compimento
dell'eta' pensionabile secondo le norme del Fondo.  La  richiesta  di
liquidazione deve essere comunque presentata, a  pena  di  decadenza,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.