Art. 9. Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, gli articoli 34 e 35 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dal seguente: "Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione, di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed equiparati, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli e alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione di riversibilita' o indiretta. Per quanto concerne le aliquote percentuali da applicare alla pensione diretta complessiva, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto ai sensi della presente legge, si osservano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dello iscritto. Anche per quanto riguarda le condizioni di eta', le condizioni di invalidita' del coniuge o di inabilita' dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale e ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto. La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando esso abbia costituito la causa unica, diretta e immediata del decesso. Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio, si applicano le norme previste dall'articolo 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidita' del coniuge o della inabilita' dei figli o equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle. Se la morte dell'iscritto e' avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto, che sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidita'. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo e' riliquidato secondo le norme precedenti".