Art. 9.

  Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, gli articoli 34 e 35 della legge
2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dal seguente:
  "Nel  caso di morte del pensionato o dell'iscritto che sia deceduto
per   causa   di   servizio   o  che  abbia  almeno  cinque  anni  di
contribuzione,  di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che
sia  in  possesso  dei requisiti di contribuzione per il diritto alla
pensione  di  vecchiaia,  spetta  al coniuge, ai figli ed equiparati,
ovvero  ai  genitori,  ovvero  ai fratelli e alle sorelle nell'ordine
stabilito  dalle  norme dell'assicurazione generale obbligatoria, una
pensione di riversibilita' o indiretta.
  Per  quanto  concerne  le  aliquote  percentuali  da applicare alla
pensione  diretta  complessiva,  liquidata  o  che  sarebbe  spettata
all'iscritto   ai   sensi  della  presente  legge,  si  osservano  le
disposizioni    dell'assicurazione    generale    obbligatoria    per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i superstiti, vigenti alla data del
decesso del pensionato o dello iscritto.
  Anche  per  quanto riguarda le condizioni di eta', le condizioni di
invalidita'  del coniuge o di inabilita' dei figli ed equiparati, dei
genitori,  dei  fratelli  e  sorelle,  le  condizioni  riguardanti il
vincolo  matrimoniale  e ogni altra condizione, si applicano le norme
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato
o dell'iscritto.
  La  morte  si  intende  avvenuta  per causa di servizio quando esso
abbia costituito la causa unica, diretta e immediata del decesso.
  Per  l'accertamento  della  dipendenza  della  morte  da  causa  di
servizio,  si applicano le norme previste dall'articolo 22. Le stesse
norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidita'
del coniuge o della inabilita' dei figli o equiparati, dei genitori e
dei fratelli e sorelle.
  Se  la  morte dell'iscritto e' avvenuta in costanza del rapporto di
lavoro,  le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai superstiti
sono  calcolate  in  base  al  trattamento  complessivo  diretto, che
sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidita'.
  Nel  caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a
pensione  da  parte  di  uno  di  essi, il trattamento complessivo e'
riliquidato secondo le norme precedenti".