Art. 2. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER). Esso e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici o da un Sottosegretario all'uopo delegato ed e' composto: 1) da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici; 2) da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 3) da un rappresentante del Ministro per il tesoro; 4) da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la programmazione economica; 5) da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici anche fra persone estranee all'Amministrazione. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici e dura in carica tre anni. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.