Art. 2.

  E'  istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato
per l'edilizia residenziale (CER).
  Esso  e'  presieduto  dal  Ministro  per  i lavori pubblici o da un
Sottosegretario all'uopo delegato ed e' composto:
    1) da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici;
    2)  da  un  rappresentante  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale;
    3) da un rappresentante del Ministro per il tesoro;
    4)  da  un  rappresentante  del  Ministro  per  il  bilancio e la
programmazione economica;
    5)  da  due  esperti  nominati dal Ministro per i lavori pubblici
anche fra persone estranee all'Amministrazione.
  Il  Comitato  e'  costituito  con decreto del Ministro per i lavori
pubblici e dura in carica tre anni.
  Le  mansioni  di  segretario  sono  svolte  da un funzionario della
carriera  direttiva  dell'amministrazione  centrale del Ministero dei
lavori pubblici.