Art. 3.

  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti
pubblici  previsti  dal  precedente articolo 1 danno comunicazione al
CER  dell'ammontare  dei fondi disponibili per interventi di edilizia
economica e popolare, comprendendovi quelli previsti dall'articolo 67
lettera a) della presente legge, con l'indicazione dei programmi gia'
deliberati  e del loro stato di attuazione, nonche' delle proposte di
ripartizione dei fondi disponibili.
  In   sede  di  ulteriore  applicazione  della  presente  legge,  la
comunicazione  prevista  dal  precedente comma viene data entro il 30
settembre di ogni anno.
  Entro  gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le Regioni
trasmettono  al  CER  le  indicazioni  delle  esigenze prioritarie in
materia di edilizia economica e popolare.
  Entro   venti  giorni  dalla  scadenza  dei  termini  previsti  dai
precedenti   commi,   il   CER  formula  il  progetto  del  piano  di
attribuzione  alle Regioni dei fondi indicati nel precedente articolo
1,  recependo,  in  sede  di  prima  applicazione,  i  programmi gia'
deliberati dalle amministrazioni dello Stato, dalle aziende statali e
dagli  enti  pubblici  prima  dell'11  marzo  1971, ed escludendo per
l'esecuzione  di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge e per l'esecuzione di programmi dei
quali  si  prevede  l'appalto  entro il 31 dicembre 1972; il predetto
progetto,  riservata comunque a disposizione del Ministero dei lavori
pubblici  una  quota  non  superiore  al  5  per cento per interventi
straordinari  per pubbliche calamita' ed una quota non superiore allo
0,5  per cento per attivita' di ricerca, studio e sperimentazione, e'
sottoposto   dal   Ministro   per   i  lavori  pubblici  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
  Il   CIPE,  previo  esame  in  seduta  comune  con  la  commissione
consultiva  interregionale  prevista  dall'articolo  9 della legge 27
febbraio  1967,  n.  48,  e  sentite  le confederazioni sindacali dei
lavoratori  maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva
il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle Regioni entro
trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine previsto dal precedente
comma.
  Le  Regioni,  entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del
piano  di  attribuzione  regionale  previsto  dal  precedente  comma,
approvano i programmi di localizzazione, acquisendo quelli deliberati
dalle   pubbliche  amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  di  cui
all'articolo  1  della  presente  legge prima dell'11 marzo 1971 e ne
danno comunicazione al CER.
  Le Regioni, nel predisporre i programmi di cui al precedente comma,
si  conformano  alle  finalita'  stabilite  dalle  leggi  vigenti per
l'utilizzazione dei fondi ad esse attribuiti.
  Il  CER,  entro  i  limiti  dell'attribuzione dei fondi assegnati a
ciascuna Regione, quale risulta dal piano approvato dal CIPE, tenendo
conto  dei  prevedibili  tempi  di esecuzione dei programmi formulati
dalle  Regioni  stesse  e  del  decreto  del  Ministro  per il tesoro
previsto  dall'ultimo  comma del successivo articolo 5, predispone il
programma  triennale di utilizzazione dei fondi disponibili; verifica
ogni  anno  lo  stato  di attuazione dei programmi gia' deliberati al
fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente.